ECLI:IT:CASS:2002:31881PEN
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
Il decreto della corte d'appello di Messina 19.9.2001 impugnato confermava quello del tribunale di Messina 02.5.2000 che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni, ad O. S. indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa.
Sulla scorta delle dichiarazioni di alcuni collaboranti, emerse nel procedimento penale "Mare nostrum", l'O. era stato rinviato a giudizio non solo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ma anche per omicidio ai danni di M. A.
In ordine al requisito di attualità della pericolosità sociale, la corte peloritana faceva ricorso alla presunzione di pericolosità ex art. 275 comma 3 c.p.p. e riteneva non decisiva, ai fini del superamento di detta presunzione, la circostanza di aver svolto regolare attività lavorativa.
Il ricorrente allega i seguenti motivi.
1) Violazione art. 4 comma 9 legge…
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