Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3401 del 15 aprile 1981

ECLI:IT:CASS:1981:3401PEN

Massima

Massima ufficiale
Nell'ipotesi di irrogazione congiunta di pena detentiva - non superiore ai limiti previsti dall'art 163 del codice penale - e di pena pecuniaria, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto se a detta pena detentiva sia stata aggiunta una pena pecuniaria, che astrattamente convertita ai sensi dell'art 135 del codice penale, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso ai limiti indicati nel predetto articolo 163. (La cassazione ha ribadito che dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt 136 cod pen e 586, quarto comma, cod proc pen, di cui alla sentenza n 131 del 1979 della corte costituzionale, non è derivata l'incostituzionalità dell'art 163 cod pen nella parte in cui prevede che per la concedibilita della sospensione condizionale della pena debba tenersi conto anche della pena pecuniaria). (

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