Tribunale civile Roma sentenza n. 19213 del 8 ottobre 2019

Massima

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Il mancato pagamento del canone di locazione per un periodo superiore a venti giorni dalla scadenza prevista, in assenza di contestazioni sul quantum, costituisce grave inadempimento del conduttore che legittima la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 392 del 1978, senza necessità di una valutazione discrezionale da parte del giudice circa la gravità dell'inadempimento. Tale norma, ispirata al favor nei confronti del conduttore, fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, sottraendo tale valutazione all'apprezzamento del giudice e ancorandola a presupposti oggettivi di tipo quantitativo e temporale. Il pagamento delle morosità intimate dopo l'introduzione del contraddittorio non costituisce sanatoria della vicenda giuridica relativa alla pretesa di inadempimento, in applicazione del principio generale previsto dall'art. 1453, comma 3, c.c., secondo cui il debitore non può adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale. L'unica deroga a tale principio è rappresentata dalla possibilità per il conduttore di impedire la pronuncia di risoluzione mediante l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto, unitamente agli interessi e alle spese, nella forma di pagamento banco judicis ovvero della richiesta e successiva osservanza del cosiddetto "termine di grazia" ai sensi dell'art. 55 della Legge n. 392 del 1978. Tuttavia, tale facoltà è incompatibile con la scelta di formalizzare l'opposizione e proseguire nel giudizio di merito, come avvenuto nel caso di specie. Infine, il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la cui sospensione totale o parziale, ovvero il ritardo nella corresponsione, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, consistente nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n.r.g. 33516 dell'anno 2018 e vertente
TRA
(...) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, parte elettivamente domiciliata in Roma, Largo (...), presso lo studio dell'Avv. PA.FA., che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
E
(...), parte elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale MOLFESE, Piazza (...), rappresentata e difesa dell' Avv. AL.RO. come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità
All'udienza del giorno 8.10.2019, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCE…

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