Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9797 del 7 settembre 1987

ECLI:IT:CASS:1987:9797PEN

Massima

Massima ufficiale
L`istituto della sanatoria di opere abusive disciplinato dal capo iv della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - comunemente detto di condono edilizio -non va confuso con quello di cui al combinato disposto degli artt. 7, 13 e 22 (capo i) della stessa legge - infatti il primo - temporaneo perche` diretto a coprire tutti gli abusi commessi sino all`1 ottobre 1983, tranne alcuni, con una sanatoria generalizzata - ha un meccanismo di definizione quasi automatica, che si conclude con un controllo normalmente documentale da parte del sindaco, salvo eventuali accertamenti. (Vedi art. 35, nono comma) - l`altro, invece, destinato ad essere ordinario strumento di recupero e sanatoria di opere abusive, e` caratterizzato da un accertamento di conformita` agli strumenti urbanistici generali e di attuazione, oltre che da sbarramenti amministrativi e temporali, l`uno e gli altri ben piu` rigorosi, per spessore e intensita` del controllo, rispetto al controllo eminentemente cartaceo che caratterizza il primo istituto.

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