Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2333 del 3 marzo 1992

ECLI:IT:CASS:1992:2333PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell`art. 26 d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915, in relazione all`art. 3 in quanto il legislatore e` libero nella sua discrezionalita` di adottare la medesima sanzione penale per le varie fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi (trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, stoccaggio definitivo in discarica controllata), ove manchi il comune presupposto del preventivo controllo regionale che si esprime con una autorizzazione espressa e specifica.  In particolare, per il trasporto da una Regione all`altra, appare del tutto coerente stabilire la stessa sanzione per colui che sia privo di qualsiasi autorizzazione e colui che abbia qualche autorizzazione, posto che e` necessaria una autorizzazione autonoma e distinta di ogni Regione, sicche` il reato formale di carenza di autorizzazione in una Regione si realizza, a prescindere dal fatto che il soggetto sia in regola rispetto ad altre Regioni.

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