Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3666 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:3666SENT

Massima

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Il rilascio del permesso di costruire da parte dell'amministrazione comunale, pur essendo un provvedimento che si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra Comune e privato richiedente, può tuttavia richiedere la verifica di taluni rapporti privatistici, come nel caso in cui l'intervento edilizio incida su diritti di terzi soggetti, quali i comproprietari di parti comuni condominiali. In tali ipotesi, l'amministrazione non può esimersi dal verificare la sussistenza del consenso dei terzi interessati, purché tale consenso sia immediatamente conoscibile, effettivamente e legittimamente conosciuto nonché incontestato, di guisa che il controllo si traduca in una semplice presa d'atto. Pertanto, qualora il privato richiedente abbia prodotto l'atto di assenso di tutti i comproprietari interessati, ancorché non redatto nelle forme previste per le autocertificazioni, l'amministrazione non può rigettare la domanda di permesso di costruire per il solo mancato rispetto di tali formalità, dovendo invece limitarsi a prendere atto dell'avvenuta acquisizione del consenso dei terzi, senza poter imporre ulteriori oneri procedimentali. Il rilascio del permesso di costruire, infatti, avviene con la clausola di salvezza dei diritti dei terzi, sicché l'amministrazione non può negare il titolo edilizio per la sola mancata osservanza di formalità non essenziali, quando risulti comunque acquisito il consenso dei soggetti titolari di diritti incisi dall'intervento.

Sentenza completa

N. 05585/2011
REG.RIC.

N. 03666/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05585/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5585 del 2011, proposto ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv. ((omissis)) ed ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Napoli, via Duomo, n. 61;

contro

il Comune di Acerra, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n. 28094 del 29 giugno 2011, con il quale è stata rigettata la domanda di permesso di costruire presentata in data 9 giugno 2010;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale, tra cui le note prot. n. 13015 del 24 marzo…

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