ECLI:IT:CASS:2002:17755PEN
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza 2.7.96 il Tribunale di Cremona dichiarava T. R., capo tecnico presso l'ufficio della Motorizzazione civile, e V. P. A., titolare di un'agenzia per pratiche automobilistiche, responsabili del reato di cui agli artt. 110, 479 c.p., con riguardo alla falsa attestazione circa l'esecuzione della visita di revisione per l'anno 1993 dell'autocarro Fiat 190 targato (...) di B. G., con apposizione del prescritto timbro sulla carta di circolazione del veicolo, sebbene il mezzo non fosse mai stato allontanato dal deposito ove si trovava in stato di fermo amministrativo; con le attenuanti generiche condannava i predetti a pene ritenute di giustizia.
In data 31.5.01 la Corte di appello di Brescia riduceva le pene inflitte agli imputati.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Tartaro negli infradescritti termini.
1 -Inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di inutilizzabilità - vi…
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