Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5892 del 19 novembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:5892CIV

Massima

Massima ufficiale
La valutazione negativa che il giudice del merito faccia circa la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, non può costituire motivo di ricorso per cassazione, atteso che la questione medesima può essere nuovamente sollevata dalla parte in sede di legittimità od anche esaminata d'ufficio - a prescindere dalle argomentazioni enunciate da quel giudice e dalle censure svolte contro di esse - sempreché in tale sede siano stati impugnati i punti della decisione, sostanziali o processuali, ai quali essa si riferisce.

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