ECLI:IT:CASS:2003:21739PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte territoriale del 26 settembre 2002, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione di onorari per gratuito patrocinio, deducendo quali motivi la violazione del principio "tempus regit actum" e dell'art. 11 secondo comma I. n. 134 del 2001, che ha introdotto il comma 2 bis nell'art. 12 l. n. 217 del 1990, ora art. 106 primo comma d.l.vo n. 115 del 2002 in quanto non si era considerata la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione pronunciata dalla Corte di Cassazione il 2 marzo 2001, sicché non potevano essere liquidati gli onorari per detta attività, in quanto gli effetti giuridici derivanti da atti compiuti sotto il vigore delle pregressa normativa e le situazioni ancora pendenti sono regolate dalla nuova disciplina. MOTIVI DELLA DECISIONE…
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