Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12612 del 23 novembre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:12612CIV

Massima

Massima ufficiale
Anche prima dell'entrata in vigore della legge 21 marzo 1990 n. 53 - il cui art. 11 espressamente dispone in tal senso - i rappresentanti di lista dovevano ricomprendersi fra i soggetti "chiamati ad adempiere funzioni elettorali", che, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, avevano diritto di assentarsi dal lavoro per la durata dell'esercizio delle funzioni stesse (tre giorni) senza perdita di retribuzione, restando, peraltro, escluso che siffatta portata della norma si ponesse in contrasto con principi costituzionali.    da vedere: Sen 17/10/1990 10115 sez L Civ

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