Cassazione penale Sez. I sentenza n. 495 del 30 maggio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:495PEN

Massima

Massima ufficiale
L'obbligo della motivazione del mandato di cattura circa le ragioni della sua emissione, non può ritenersi adempiuto con il semplice richiamo alla sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, non meglio precisati; tuttavia non è necessario che si indichino minutamente tutti gli elementi di prova acquisiti, essendo sufficiente una loro indicazione generica, per categorie di appartenenza, riservandosi all'ulteriore corso del rapporto processuale la contestazione completa dell'accusa e delle sue fonti di prova.

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