Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 1120 del 2013

ECLI:IT:TARBS:2013:1120SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso gli atti preordinati all'esproprio di un terreno destinato alla realizzazione di opere pubbliche, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. L'obbligo di comunicare personalmente al proprietario la notizia della data di efficacia dell'atto dichiarativo della pubblica utilità sussiste non solo per il progetto definitivo, ma anche per qualsiasi altro provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, come l'approvazione del progetto esecutivo. Pertanto, il ricorso notificato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione personale di tale atto deve ritenersi tempestivo. 2. Il principio di partecipazione al procedimento è stato rispettato, nonostante l'anticipata approvazione del progetto esecutivo rispetto alla valutazione delle osservazioni, in quanto queste ultime sono state comunque esaminate e valutate dall'amministrazione in un successivo provvedimento, sanando l'irregolarità procedimentale. 3. L'amministrazione, in assenza di un previo accordo con il privato per la costituzione di un diritto di superficie, ha legittimamente proceduto all'espropriazione dell'intero diritto di proprietà, in quanto la normativa urbanistica non imponeva l'acquisizione del solo diritto di superficie, ma lasciava all'amministrazione la scelta tra tale modalità o l'espropriazione dell'intera proprietà. 4. Il mancato preventivo ottenimento dei pareri paesaggistici e idrogeologici non inficia la legittimità del progetto, in quanto tali pareri sono stati comunque acquisiti prima che la dichiarazione di pubblica utilità producesse i suoi effetti. 5. Non sussistono elementi per ritenere penalmente rilevante il comportamento dell'amministrazione, in quanto non è ravvisabile la volontà di pregiudicare la posizione giuridica della proprietaria, essendo emersa la disponibilità dell'amministrazione a trovare un accordo per soddisfare, almeno parzialmente, le richieste della stessa.

Sentenza completa

N. 01301/2007
REG.RIC.

N. 01120/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01301/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via ((omissis)), 3;

contro

Comune di Vilminore di Scalve, rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto in Brescia presso lo studio di quest’ultimo, via ((omissis)) II, n.72;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della delibera della Giunta Comunale di Vilminore di Scalve del 8.10.2007, n. 3549/07 di approvazion…

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