Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 4154 del 2017

ECLI:IT:TARLAZ:2017:4154SENT

Massima

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Il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull'istanza del privato volta ad ottenere l'approvazione di un programma per l'utilizzo di un bene demaniale in concessione, pur costituendo un inadempimento dell'obbligo di provvedere, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso giurisdizionale qualora l'amministrazione abbia successivamente provveduto sull'istanza, ancorché subordinando l'accoglimento al previo pagamento degli oneri concessori dovuti. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di lite tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto tra le stesse. Il principio di diritto sotteso è quello per cui l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul silenzio viene meno quando l'amministrazione abbia comunque provveduto sulla sua istanza, ancorché in modo parzialmente difforme dalle sue richieste, essendo sufficiente che l'amministrazione abbia comunque esercitato il proprio potere decisorio, senza che rilevi la tempestività o la conformità della decisione alle pretese del privato. Tale principio si fonda sull'esigenza di concentrare l'attività giurisdizionale sui soli casi in cui permane un effettivo interesse del ricorrente alla decisione, evitando pronunce meramente dichiarative o di mero accertamento privi di utilità pratica. Esso trova applicazione anche nei casi in cui l'amministrazione abbia provveduto in corso di causa, in quanto l'interesse del ricorrente deve essere valutato con riferimento al momento della decisione e non a quello della proposizione del ricorso. Pertanto, il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta carenza di interesse, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di lite in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/04/2017

N. 04154/2017 REG.PROV.COLL.

N. 07891/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7891 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Roma, via ((omissis)), n.99;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con la quale elettivamente domicilia presso la sede dell’Avvocatura regionale in Roma, via ((omissis)), n.27;

per l'annullamento

previo accertamento dell’obbligo di provvedere, del silenzio mantenuto dalla Regione Lazio sull'istanza presentata dal ricorrente il 28 gennaio 2015, volta a ottenere l'approvazione del p…

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