Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 9523 del 2015

ECLI:IT:TARLAZ:2015:9523SENT

Massima

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Il beneficiario di un contributo pubblico vanta nei confronti dell'autorità concedente una posizione di diritto soggettivo in relazione alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi già concessi o da riscuotere, mentre la posizione di interesse legittimo riguarda il potere dell'amministrazione di annullare i procedimenti concessori per vizi di legittimità o di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico. Una volta deliberato ed erogato il contributo economico, si instaura tra le parti un rapporto paritetico di natura privatistica, in cui il concedente, dopo l'erogazione, può esercitare il solo controllo sull'esatto adempimento degli obblighi del concessionario. L'inosservanza di tali obblighi da parte del beneficiario costituisce inadempimento, cui consegue la revoca del contributo, quale forma di risoluzione unilaterale del rapporto, priva di elementi di discrezionalità, originando non da una rinnovata valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, ma da fatti intrinseci al rapporto derivante dal finanziamento. Pertanto, la controversia relativa alla revoca del contributo per violazione degli obblighi di rendicontazione da parte del beneficiario rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attinente alla fase esecutiva del rapporto e non all'esercizio di poteri discrezionali di autotutela da parte dell'amministrazione.

Sentenza completa

N. 15938/1997
REG.RIC.

N. 09523/2015 REG.PROV.COLL.

N. 15938/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15938 del 1997, proposto da:
((omissis)) & C Snc, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, Piazzale delle ((omissis)), 1;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’Avv. ((omissis)), domiciliata in Roma, ((omissis)), 27;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 4516 del 22 luglio 1997, comunicata con nota del 4 ottobre 1997 unitamente alla nota prot. n. 6611 del 30/9/1997 dell’Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive della Regione Lazio, avente ad oggetto: regolam…

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