Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7096 del 10 agosto 1984

ECLI:IT:CASS:1984:7096PEN

Massima

Massima ufficiale
La sanatoria prevista dall'art.. 2, secondo comma, legge 30 aprile 1976 n.. 159, sostituito ed integrato dall'art.. 3, quinto comma, legge 8 ottobre 1976 n.. 689, è limitata alle sole sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto e non si estende a quelle penali previste da tali leggi. Pertanto, l'osservanza delle prescrizioni dettate dalla legge valutaria al fine di consentire la sanatoria della illegittima esterovestizione di capitali e di attività esistenti in Italia non esclude la punibilità del concorrente reato di contrabbando di imbarcazione battente bandiera estera, la cui navigazione in acque nazionali sia avvenuta in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla convenzione di ginevra del 18 maggio 1956.

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