Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 20982 del 6 agosto 2019

ECLI:IT:CASS:2019:20982CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 4, comma 49, l. n. 350 del 2003, sulla tutela della corretta etichettatura, costituisce fallace indicazione di origine e provenienza l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto integrasse fallace indicazione di origine un'etichetta raffigurante il marchio "Belair" con l'indicazione di una s.r.l avente sede in Italia, senza ulteriore indicazione idonea ad esteriorizzare, in modo univoco, che i prodotti fossero stati importati dalla Cina).

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