Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2212 del 9 aprile 1982

ECLI:IT:CASS:1982:2212CIV

Massima

Massima ufficiale
Con riguardo ad elezione per il rinnovo del consiglio comunale, che si sia svolta prima dell'entrata in vigore della legge 23 aprile 1981, n.. 154, la funzione di giudice conciliatore, salva restando ogni questione sulla cumulabilità del relativo incarico con quello di consigliere comunale, non determina una situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, atteso che tale situazione, non prevista dal D.P.R. 16 maggio 1960 n.. 570 (il cui art.. 15 n.. 10, con norma eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica, contempla soltanto l'ineleggibilità dei magistrati di corte d'appello, tribunale e pretura), è stata introdotta in via innovativa con l'art.. 2 n.. 6 della citata legge del 1981, e che questa legge, a norma della disposizione transitoria dell'art.. 12, trova applicazione retroattiva, per i giudizi pendenti, solo se favorevole all'eletto, in quanto escluda una causa di ineleggibilità od incompatibilità fissata dalla previgente normativa.

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