Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza breve n. 394 del 2013

ECLI:IT:TARBO:2013:394SENB

Massima

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Il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. "DASPO") può essere legittimamente adottato dall'autorità di pubblica sicurezza solo in presenza di un quadro indiziario grave, univoco e concordante in ordine alla partecipazione attiva dell'interessato a episodi di violenza connessi a manifestazioni sportive. Ove tale quadro probatorio non risulti integrato, il provvedimento deve essere annullato, ferma restando la possibilità per l'autorità procedente di effettuare ulteriori accertamenti e verifiche per valutare l'eventuale coinvolgimento dell'interessato nei fatti contestati. Il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. "DASPO") costituisce una misura di prevenzione di carattere amministrativo, adottabile dall'autorità di pubblica sicurezza al fine di impedire il compimento di atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Tuttavia, tale provvedimento può essere legittimamente adottato solo in presenza di un quadro indiziario grave, univoco e concordante in ordine alla partecipazione attiva dell'interessato a episodi di violenza connessi a tali manifestazioni. Ove il materiale probatorio acquisito non consenta di delineare un siffatto quadro indiziario a carico dell'interessato, il provvedimento di DASPO deve essere annullato dal giudice amministrativo. Ciò non preclude tuttavia all'autorità procedente la possibilità di effettuare ulteriori accertamenti e verifiche, al fine di valutare l'eventuale coinvolgimento dell'interessato nei fatti contestati e, ove ne ricorrano i presupposti, adottare nuovamente il provvedimento di divieto di accesso. La motivazione del provvedimento di DASPO deve pertanto fondarsi su elementi di prova gravi, univoci e concordanti, idonei a dimostrare in modo inequivocabile la partecipazione attiva dell'interessato agli episodi di violenza. Il mero sospetto o l'esistenza di indizi non sufficientemente comprovati non sono invece sufficienti a giustificare l'adozione di tale misura di prevenzione, la quale incide in modo significativo sulla libertà di circolazione e di accesso dell'individuo.

Sentenza completa

N. 00893/2012
REG.RIC.

N. 00394/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00893/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2012, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Bologna, vicolo Ranocchi 6;

contro

Questura di Ravenna, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via ((omissis)) 4; Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

a) del provvedimento del questore di Ravenna n.1/2012 DASPO 4/6/2012 nei confronti di ((omissis)) notificato il 22/06/2012;

b) del provvedimento del questore di Ravenna n. 2/201…

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