Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12557 del 16 dicembre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:12557PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di impugnazione avanti alla corte di cassazione, l'atto di conferimento dell'incarico di sottoscrivere i motivi è un atto processuale a forma vincolata e le modalità prescritte sono tassative e non consentono deroghe, sicché lo scopo tipico di esse non può essere raggiunto mediante equipollenti. Ne deriva che se non è ricevuto dal cancelliere, innanzi al quale venne fatta la dichiarazione e non è ricevuto e autenticato dal notaio, l'atto di conferimento dell'incarico di presentare i motivi è invalido ed il ricorso per cassazione è inammissibile, in quanto la sottoscrizione dei motivi da parte del difensore non autorizzato nelle forme prescritte equivale a sottoscrizione da parte di soggetto diverso da quelli specificamente considerati nell'art. 529 cod. proc. pen. che presenta una ratio diversa da quella sottesa dall'art. 201 cod. proc. PEN.. pertanto, il ricorso sottoscritto da un avvocato incaricato di firmare e presentare i motivi con atto ricevuto dal cancelliere del luogo in cui l'imputato si trova anziché dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento è inammissibile.

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