Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4111 del 2 dicembre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:4111PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 1 del D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, stabilendo nel comma primo, lett. e), che l'amnistia è concessa "per i reati di cui all'art. 7 in relazione agli artt. 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974 n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge", riconosce - così come fa anche il successivo provvedimento di clemenza di cui al D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (che all'art. 1, comma primo, lett. d), contiene una norma identica) - alla diminuente del fatto di lieve entità l'effetto di estinguere per amnistia i reati relativi alle violazioni delle disposizioni per il controllo delle armi che si riferiscano unicamente alle "armi comuni da sparo o a parti di esse, atte all'impiego", come si desume chiaramente dal disposto dell'art. 7 della citata legge n. 895 del 1967. Ne consegue che l'amnistia non si applica, invece, alle altre ipotesi di violazione delle disposizioni per il controllo delle armi, tra cui la detenzione ed il porto di esplosivi.

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