ECLI:IT:CASS:2002:26361PEN
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. C. impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di detenzione di monete contraffatte in concorso con S. C. Lamenta che i giudici del merito lo abbiano ingiustificatamente ritenuto complice nella detenzione delle monete rinvenute sulla vettura di C. e gli abbiano inflitto una pena eccessiva (due anni di reclusione e un milione di multa).
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alle indagini di polizia giudiziaria, dalle quali risulta che C. C. aveva partecipato alle trattative per la cessione delle banconote contraffatte, e ai numerosi precedenti specifici dell'imputato. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ric…
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