Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 8041 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:8041SENT

Massima

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La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina l'estinzione del giudizio amministrativo, con compensazione delle spese di lite, in assenza di prova dell'avvenuto pagamento della somma dovuta in esecuzione del decreto decisorio emesso dalla Corte di appello ai sensi della legge n. 89/2001 sull'equa riparazione per irragionevole durata del processo. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta l'estinzione del giudizio amministrativo, con compensazione delle spese di lite, quando non risulta provato l'avvenuto pagamento della somma dovuta in esecuzione di un precedente decreto decisorio che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di una somma ai sensi della legge sull'equa riparazione per irragionevole durata del processo. La massima giuridica può essere così formulata: La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina l'estinzione del giudizio amministrativo, con compensazione delle spese di lite, in assenza di prova dell'avvenuto pagamento della somma dovuta in esecuzione di un precedente decreto decisorio che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di una somma ai sensi della legge sull'equa riparazione per irragionevole durata del processo. Il giudice amministrativo, preso atto della rinuncia, dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo.

Sentenza completa

N. 14650/2015
REG.RIC.

N. 08041/2016 REG.PROV.COLL.

N. 14650/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14650 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Roma, ((omissis))à di Bruno, 52;

contro

Ministero della Giustizia;

per l'ottemperanza

al decreto decisorio reso nel procedimento n. 50603/14 della Corte di appello di Roma, sezione equa riparazione, reso il 2.5.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la nota depositata il 27.5.2016 e notificata il 10.5.2016, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c,…

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