Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2075 del 5 marzo 1997

ECLI:IT:CASS:1997:2075PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 649 comma primo cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di un secondo giudizio solo in caso di sentenza passata in giudicato. Infatti, tale norma non contiene disposizioni che violino l'uguaglianza dei cittadini o il diritto degli stessi alla difesa o che, comunque, ledano le garanzie poste a difesa di situazioni analoghe. In materia di giudicato penale, il principio del "ne bis in idem" e` posto dal legislatore con esclusivo riferimento alle decisioni giurisdizionali adottate a carico dell'imputato che siano connotate dal requisito dell'irrevocabilita`; l'art. 649 cod. proc. pen. tende ad evitare la duplicazione di giudicati nel caso sia gia` intervenuta sentenza irrevocabile per lo stesso fatto: tale condizione, tenuto conto del carattere generale, non viola il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ne` il diritto degli stessi alla difesa.

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