Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6291 del 24 giugno 1985

ECLI:IT:CASS:1985:6291PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, di cui all'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, nel caso in cui l'imputato limiti la sua domanda alla sola sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, il giudice non può applicare quella, non richiesta, della libertà controllata, ma, ove ritenga non accoglibile la limitata istanza, deve procedere alla celebrazione del dibattimento. Tuttavia, esaurita la fase processuale, resta sempre salvo il potere discrezionale del giudice di applicare, eventualmente, la sanzione sostitutiva da lui ritenuta più idonea, ai sensi degli artt. 53 e 58 della legge.

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