Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3910 del 26 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:3910PEN

Massima

Massima ufficiale
La sentenza dichiarativa dell`illegittimita` costituzionale di una norma di carattere processuale non puo` avere efficacia retroattiva, poiche` la forma del processo e` regolata dalla legge del tempo in cui questo deve svolgersi ed ogni atto processuale, ai fini della sua validita`, deve avere il suo parametro normativo di riferimento nella legge del tempo in cui esso e` stato compiuto ed ha esaurito i suoi effetti. Pertanto, la declaratoria dell`illegittimita` costituzionale del secondo comma dell`art. 233 disp.  att. nuovo cod. proc. pen., che consentiva il giudizio direttissimo per i reati commessi a mezzo stampa pur in assenza delle condizioni di cui agli art.  449 e 566 cod. proc. pen., se intervenuta quando il giudizio predetto era stato validamente instaurato, non esplica effetto sul procedimento per diffamazione cosi` definito. (La S.C. ha rilevato che la citazione a giudizio e` stata effettuata in data antecedente alla sent. n. 68/1991 Corte Cost.).    conforme: Sen 24/07/1992 8372 sez 1 Pen Sen 28/07/1992 8419 sez 5 Pen Sen 08/10/1991 3304 sez 1 Pen

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