Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 25627 del 17 dicembre 2010

ECLI:IT:CASS:2010:25627CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di imposte sui redditi, l'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ove contempla l'irrogabilità, assieme all'accertamento in rettifica, delle pene pecuniarie per infrazioni inerenti alla dichiarazione annuale, assoggetta il corrispondente potere - dovere dell'ufficio allo stesso termine di decadenza stabilito dal precedente art. 43 per la rettifica medesima (31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della denuncia) e, quindi, ponendo una disciplina autonoma ed esaustiva in ordine al tempo entro il quale quelle pene sono applicabili, le sottrae alla prescrizione prevista, con riferimento in genere alle violazioni finanziarie, dall'art. 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, il cui art. 1, comma 2, (per il quale "le disposizioni della presente legge... non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori concernenti i singoli tributi, se non per dichiarazione espressa del legislatore con specifico riferimento alle disposizioni modificate o abrogate"), non preclude tale conclusione, essendo stato abrogato, sin dal primo gennaio 1983, dall'art. 13 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

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