Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4620 del 16 novembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4620PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di rilascio di copie degli atti del procedimento, il disposto dell`art. 116 cod. proc. pen. deve essere armonizzato con le norme poste a tutela dei diritti della difesa, ed in particolare con le disposizioni che attuano in concreto tali diritti; fra queste ultime deve sicuramente ricomprendersi l`art. 309 cod. proc. pen., che impone il deposito degli atti, presentati dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari a sostegno della richiesta di emissione della misura cautelare, nella cancelleria del giudice del riesame. Da tale doverosa combinata interpretazione deriva che, essendo il deposito in cancelleria funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa, le facolta` riconosciute al difensore si estendono fino a ricomprendere l`estrazione delle copie ritenute utili, senza che occorra l`autorizzazione dell`autorita` procedente, necessaria esclusivamente con riferimento a quegli atti che non siano stati depositati. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullita`, ai sensi dell`art. 178, lett. c), cod. proc. pen., di un`ordinanza del tribunale del riesame per la violazione dei diritti della difesa ravvisata nel diniego opposto dall`ufficio del pubblico ministero al difensore che aveva richiesto il rilascio di copia degli atti del procedimento incidentale, depositati ai sensi dell`art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen.).     contraria: Sen 07/07/1993 1940 sez 5 Pen Sen 07/07/1994 2498 sez 1 Pen

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