Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8305 del 6 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:8305PEN

Massima

Massima ufficiale
Gli effetti della notificazione eseguita mediante deposito nella casa del comune (art.. 169 comma quinto cod. proc. pen.) decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si dà comunicazione all'interessato dell'avvenuto deposito sopra indicato. Ciò non vuol dire che per il perfezionamento della notificazione si richiede che la comunicazione raccomandata giunga nelle mani del destinatario, ma soltanto che essa sia stata recapitata all'interessato anche se costui o le altre persone abilitate alla ricezione dell'atto l'abbiano rifiutata, ovvero che sia stata posta a sua disposizione nell'ufficio postale con avviso della possibilità di ritirarla, pur se ciò non avvenga. Per la validità della notificazione si richiede, in definitiva, che il servizio postale abbia effettivamente provveduto all'adempimento prescritto dalla legge.

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