Consiglio di Stato sentenza n. 5584 del 2024

ECLI:IT:CDS:2024:5584SENT

Massima

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Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicato sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, ha dettato disposizioni immediatamente conformative dell'edificabilità dei suoli ricompresi nei vari Ambiti tutelati, per di più ricognitive e rafforzative di vincoli paesaggistici istituiti con decreti ministeriali sin dagli anni settanta del secolo scorso. Le prescrizioni del PPTR relative al territorio del Comune di Porto Cesareo avrebbero dovuto essere impugnate nell'ordinario termine di decadenza, non potendosene per converso invocare l'annullamento o la disapplicazione in occasione dell'adozione di singoli provvedimenti applicativi. Tuttavia, il terreno in questione è sottoposto non solo al vincolo ai sensi di legge previsto dall'art. 142 comma 1 lettera a) del d. lgs. 42/2002 sui "territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia", ma anche al vincolo paesaggistico previsto dai DD.MM. del 20 febbraio 1968, 4 settembre 1975 e 1 agosto 1985, ai sensi degli artt. 136 comma 1 lettera a) e 157 comma 1 lettera a) del d. lgs. n. 42/2004. In base all'art. 142 comma 4 del d. lgs. 42/2004, "resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157", ovvero prevista da specifici vincoli paesaggistici di fonte statale o regionale. Pertanto, alle aree soggette a tali vincoli paesaggistici specifici non si applica l'esenzione di cui all'art. 142 comma 2 lettera a), ma la norma di maggior tutela dello stesso art. 142 comma 4. In particolare, gli artt. 45, 79 e 90 delle NTA del PPTR, nonché le schede PAE alle quali ha fatto riferimento la Soprintendenza, prevedono una disciplina di tutela paesaggistica più restrittiva rispetto all'art. 142 comma 2, non consentendo in linea di principio nuove edificazioni nei territori costieri vincolati. Tuttavia, l'art. 90 comma 3 del PPTR esclude dall'applicazione di tale disciplina le aree classificate come zone omogenee A ovvero B al 6 settembre 1985, per le quali l'autorizzazione paesaggistica dovrà valutare in concreto la compatibilità dell'intervento rispetto agli interessi oggetto di tutela, così come declinati dai DD.MM. sopra richiamati, nonché dal PPTR della Regione Puglia.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/06/2024

N. 05584/2024REG.PROV.COLL.

N. 08225/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8225 del 2023, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

la signora ((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del Comune di Porto Cesareo, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (…

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