Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9368 del 27 febbraio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:9368PEN

Massima

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La condotta di chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 del Codice della Strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal comma 4 della medesima disposizione e non anche il reato di violazione di sigilli di cui all'art. 349 del Codice Penale. Ciò in quanto la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente. Perché possa configurarsi il reato di violazione di sigilli, è necessario che al veicolo sottoposto a sequestro siano stati apposti i sigilli, in conformità a quanto previsto dall'art. 394, comma 5, del Regolamento del Codice della Strada. La mera apposizione del segnale di sottoposizione del veicolo a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 394, comma 9, del medesimo Regolamento, non integra il reato di violazione di sigilli, in quanto tale segnalazione non costituisce un vincolo equivalente ai "sigilli" distintamente apposti. Pertanto, la condotta di chi circoli abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, in assenza di sigilli apposti sul mezzo, configura esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma 4, del Codice della Strada, e non anche il reato di cui all'art. 349 del Codice Penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente

Dott. AMORESANO Silvio - SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/04/2015 della Corte di Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal ((omissis));
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. ((omissis)), che ha concluso, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 20/04/2015 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 28.09.2011, con la quale (OMISSIS) era stato condannato per il reato di cui all'articolo 349 c.p., comma 2, (per avere, nell…

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