Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28331 del 10 ottobre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:28331CIV

Massima

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Il diritto di cronaca, quale causa di giustificazione della diffamazione a mezzo stampa, sussiste quando la notizia pubblicata sia oggettivamente vera o, pur essendo falsa, sia stata creduta in buona fede vera dal giornalista, a condizione che questi abbia verificato la fonte di provenienza e l'attendibilità della medesima. Tuttavia, anche in presenza di una notizia sostanzialmente fedele a quanto emerso dalle indagini in corso, il giornalista è tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite, non potendo limitarsi a riprodurre esattamente e diligentemente quanto dichiarato dall'intervistato, pena il divenire "dissimulato coautore" di eventuali dichiarazioni diffamatorie. Inoltre, il requisito della verità della notizia assume diversa connotazione a seconda che l'articolo riporti il contenuto di atti giudiziari ovvero riferisca indiscrezioni tratte da indagini in corso: nel primo caso è necessario che venga fedelmente riportato il contenuto della fonte, mentre nel secondo è sufficiente che le indiscrezioni effettivamente vi siano, indipendentemente dal loro grado di aderenza agli atti di indagine presupposti. Quanto al danno non patrimoniale derivante da diffamazione a mezzo stampa, esso non sussiste in re ipsa, dovendo essere specificamente allegato e provato, anche attraverso presunzioni, sulla base di elementi indiziari diversi dal fatto in sé, quali la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

Sentenza completa


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
DIFFAMAZIONE A
MEZZO STAMPA
.
Dott. Francesco Antonio Genovese Presidente
Dott.ssa Laura Tricomi Consigliere
Dott.ssa Loredana Nazzicone Consigliere
Dott. Rosario Caiazzo Consigliere
Ud. 06/10/2023 CC
Cron.
R.G.N. 12440/2022
Dott. Eduardo Campese Consigliere - rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 12440/2022 r.g. proposto da:
GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. (Già Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a.), in
persona del procuratore speciale dott. Fabrizio Di Rosario, e MAURO EZIO, quale
direttore responsabile del “La Repubblica” all’epoca dei fatti, entrambi rappresentati
e difesi, in forza di procure speciali allegate in calce al ricorso, dagli Avvocati Virginia
Ripa di Meana ed Alessandra Piana, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Roma, alla Pia…

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