Cassazione penale Sez. V sentenza n. 841 del 14 settembre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:841PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di prove, i criteri per la valutazione dei fatti processuali, dettati dall`art. 192 cod.proc.pen., non sono integralmente utilizzabili nel giudizio per l`applicazione di misura cautelare personale, in quanto l`art. 273, primo comma, stesso codice richiede la sussistenza non gia` di "prove", ma solo di indizi aventi il requisito della gravita` (oltre quello implicito nel dettato normativo, ma indispensabile, della certezza), che postula la rilevanza e la pertinenza del fatto noto rispetto al "thema probandum", senza richiamare quelli, tra loro alternativi, della necessarieta` o della concordanza. Se per la ricorrenza della gravita` degli indizi richiesta dall`art. 273, primo comma, si richiedessero anche gli alternativi requisiti della precisione o, nell`ipotesi di pluralita` di indizi, della concordanza, verrebbe meno ogni differenziazione tra il regime della prova in sede decisoria di merito e quello relativo alla applicabilita` delle misure cautelari personali.

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