Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2485 del 6 marzo 1998

ECLI:IT:CASS:1998:2485CIV

Massima

Massima ufficiale
Ai sensi dell'art. 24 comma secondo della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'eccezione di incostituzionalita` puo` essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo, con la conseguenza che l'eventuale erroneita` della valutazione del giudice che, in sentenza, la abbia ritenuta manifestamente irrilevante o infondata, e` del tutto irrilevante alla luce della possibilita` che il giudice del gravame sia sollecitato a compiere una nuova autonoma delibazione della questione, in ipotesi difforme da quella effettuata dal giudice del precedente grado.  conforme:Sen 02/12/1995 4937 sez 1 Pen

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