Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29132 del 21 luglio 2011

ECLI:IT:CASS:2011:29132PEN

Massima

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La retrodatazione dei termini di custodia cautelare opera automaticamente nel caso di emissione, nello stesso procedimento, di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi legati dal vincolo di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza. Tuttavia, tale retrodatazione non può essere applicata automaticamente quando le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, essendo necessario che al momento dell'emissione della prima ordinanza esistessero elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive. L'accertamento della sussistenza della connessione qualificata costituisce apprezzamento riservato al giudice del merito, il quale deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento sulla base del materiale probatorio o indiziario. La mera contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152/1991 con riferimento a delitti diversi da quello di cui all'art. 416-bis c.p. non consente di ravvisare ex se la sussistenza del rapporto di connessione qualificata con la fattispecie associativa, ai fini della retrodatazione del dies a quo della custodia cautelare. Inoltre, nell'ipotesi di adozione di più ordinanze cautelari nei confronti del medesimo indagato per fatti diversi tra i quali non vi è connessione qualificata, la regola della retrodatazione dei termini custodiali relativi al provvedimento più recente opera esclusivamente quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'autorità inquirente era già in possesso degli elementi sufficienti per richiedere l'adozione della misura cautelare anche per il reato oggetto del successivo provvedimento, e non quando la stessa era solo a conoscenza dei relativi fatti, ma non aveva ancora provveduto al loro accertamento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente

Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere

Dott. GENTILE Domenico - Consigliere

Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) TE. AN. N. IL (OMESSO);

2) T. D. N. IL (OMESSO);

3) DE. RO. GA. N. IL (OMESSO);

4) TE. DA. N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 8763/2010 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 01/12/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito…

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