Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 233 del 2013

ECLI:IT:TARNA:2013:233SENT

Massima

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La pendenza di un'istanza di condono edilizio, relativa alle opere oggetto di un provvedimento sanzionatorio di demolizione, comporta la sospensione del procedimento amministrativo sanzionatorio fino alla definizione della predetta istanza di condono. Ciò in quanto l'art. 43, comma 1, della legge n. 47 del 1985 impone l'arresto di ogni ulteriore attività "sanzionatoria" fino alla definizione della istanza di sanatoria, non essendo l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti penda l'impugnazione, di ostacolo al conseguimento della sanatoria. Pertanto, il provvedimento sanzionatorio di demolizione emesso in pendenza di un'istanza di condono edilizio relativa alle medesime opere deve essere annullato, fatti salvi i successivi provvedimenti da adottarsi all'esito della definizione della predetta istanza di condono. Il principio di diritto enunciato trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'istanza di condono sia stata presentata dalla coniuge del destinatario del provvedimento sanzionatorio, in assenza di contestazioni da parte dell'amministrazione comunale circa la riferibilità delle opere oggetto di condono a quelle sanzionate. In tali casi, infatti, l'art. 64 del codice del processo amministrativo impone di ritenere incontestata la riferibilità dell'istanza di condono alle opere sanzionate. Il giudice amministrativo, pertanto, è tenuto ad accogliere il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio, annullandolo e rimettendo la questione all'amministrazione per i successivi provvedimenti da adottarsi all'esito della definizione dell'istanza di condono, senza poter entrare nel merito della fondatezza della stessa. Le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda e delle ragioni che hanno condotto all'accoglimento del ricorso, possono essere compensate.

Sentenza completa

N. 10659/1995
REG.RIC.

N. 00233/2013 REG.PROV.COLL.

N. 10659/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10659 del 1995, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Barano d’Ischia e pertanto, ai sensi dell’art. 25, comma 1, d.lgs. 104/2010 s.m.i., da intendersi, per gli atti e gli effetti del presente ricorso, presso la segreteria di questo Tribunale, in Napoli, Piazza Municipio;

contro

il Comune di Barano d’Ischia, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

a) dell’ingiunzione di demolizione n. 191/95 del 18 maggio 1995, notificata il 19 luglio 1995;

b) di tu…

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