Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 4522 del 2010

ECLI:IT:TARBS:2010:4522SENT

Massima

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Il Comune non può disporre la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione per un abuso edilizio derivante dall'annullamento di una concessione edilizia affetta da vizi sostanziali, come la mancanza di conformità urbanistica dell'opera realizzata. La facoltà di fiscalizzazione dell'illecito edilizio prevista dall'art. 11 della legge n. 47/1985 (ora art. 38 del T.U. edilizia) trova applicazione soltanto nei casi di annullamento del titolo edilizio per motivi formali o procedimentali, e non quando l'annullamento sia disposto per ragioni di carattere sostanziale, riguardanti la conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche. Pertanto, in presenza di vizi sostanziali che hanno determinato l'annullamento della concessione edilizia, l'amministrazione comunale è tenuta a ordinare la demolizione dell'opera abusiva, non potendo in alternativa irrogare una mera sanzione pecuniaria. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, a tutela dell'interesse pubblico al corretto assetto del territorio, che non può essere sacrificato in favore di interessi privati. La demolizione rappresenta, infatti, lo strumento più idoneo per ripristinare la legalità violata e rimuovere gli effetti dell'abuso, non essendo sufficiente la mera irrogazione di una sanzione pecuniaria. Pertanto, il Comune non può disporre la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione quando l'annullamento del titolo edilizio sia dovuto a vizi sostanziali, come la mancanza di conformità urbanistica dell'opera realizzata, in quanto ciò contrasterebbe con l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico al corretto assetto del territorio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2004, proposto da:
RE.CO., rappresentato e difeso dall'avv. Ma.Ug.Bi., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ma.Ug.Bi. in Brescia;
contro
COMUNE DI CONCESIO, non costituito in giudizio;
nei confronti di
CI.EU., rappresentato e difeso dall'avv. En.Bo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. En.Bo. in Brescia;
per l'annullamento
del provvedimento del 19.2.2004 n. 5165 di determinazione sanzione pecuniaria per opere edilizie
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ci.Eu.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. ((omissis)) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto …

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