Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31571 del 26 giugno 2017

ECLI:IT:CASS:2017:31571PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La retrodatazione del termine di decorrenza della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p., opera esclusivamente quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, l'autorità inquirente era già in possesso di elementi sufficienti per richiedere l'adozione della misura anche per il reato oggetto del successivo provvedimento, e non anche quando la stessa era solo a conoscenza dei relativi fatti, ma non aveva ancora provveduto al loro accertamento e alla integrazione di un quadro indiziario di gravità tale da legittimare l'applicazione della misura. L'onere di provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto della seconda ordinanza cautelare grava sulla parte che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare. Pertanto, la mera conoscenza da parte del pubblico ministero, in epoca anteriore alla richiesta del giudizio immediato per i fatti del primo procedimento, dell'esistenza di una associazione a delinquere, non è sufficiente a integrare il presupposto per l'applicazione della regola di retrodatazione, essendo necessario che gli elementi in possesso dell'autorità inquirente consentissero di apprezzare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'adozione della misura cautelare.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente

Dott. ALMA ((omissis)) - Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano - rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 21/02/2017 del TRIB. LIBERTA' di LECCE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
sentite le conclusioni del PG Dott. CUOMO Luigi, per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. (OMISSIS) per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10 giugno 2016, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, confermava, limitatamente ai capi A) e C), esclusa pe…

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