Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13578 del 5 aprile 2011

ECLI:IT:CASS:2011:13578PEN

Massima

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Il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro amministrativo di cui all'art. 334 c.p. non è configurabile quando il fatto si risolva nella mera circolazione del bene sottoposto a sequestro, essendo in tal caso applicabile la sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 213 del Codice della Strada. Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione esclude la rilevanza penale della condotta di chi, pur essendo a conoscenza del sequestro amministrativo di un veicolo, lo ponga comunque in circolazione, in quanto tale comportamento integra una fattispecie meramente amministrativa e non il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Ciò in quanto l'art. 334 c.p. tutela l'integrità del provvedimento cautelare, mentre l'art. 213 c.d.s. disciplina specificamente la circolazione di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, prevedendo una sanzione amministrativa. Pertanto, la mera circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, pur essendo a conoscenza del provvedimento, non integra il reato di cui all'art. 334 c.p., ma solo la violazione amministrativa di cui all'art. 213 c.d.s. Tale principio si fonda sulla necessità di evitare un'interpretazione estensiva della norma penale, in ossequio al principio di tassatività e determinatezza della fattispecie criminosa, nonché sul carattere sussidiario del diritto penale rispetto a quello amministrativo. Inoltre, l'applicazione dell'art. 334 c.p. alla fattispecie in esame comporterebbe una duplicazione sanzionatoria non giustificata, in contrasto con il principio del ne bis in idem. In definitiva, la mera circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, pur essendo a conoscenza del provvedimento, non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p., ma solo la violazione amministrativa di cui all'art. 213 c.d.s.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI;

nei confronti di:

1) LU. AN. N. IL (OMESSO) C/;

2) CA. RO. N. IL (OMESSO) C/;

avverso la sentenza n. 9830/2006 TRIBUNALE di NAPOLI, del 21/10/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO Carlo;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI ((omissis)) che ha concluso per il rigetto.

RAGIONI DE…

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