Consiglio di Stato sentenza n. 5001 del 2018

ECLI:IT:CDS:2018:5001SENT

Massima

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Il termine di 60 giorni antecedenti la scadenza del titolo di soggiorno, previsto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998 per la presentazione della domanda di rinnovo da parte dell'immigrato, ha natura ordinatoria e non perentoria, in assenza di espressa previsione legislativa di preclusioni o sanzioni per il suo mancato rispetto. Pertanto, l'Amministrazione non può archiviare automaticamente la domanda di rinnovo presentata oltre tale termine, senza previamente informare l'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento e senza valutare le eventuali giustificazioni addotte. L'omissione del preavviso di rigetto, previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, determina l'illegittimità del provvedimento di archiviazione, in quanto viola le garanzie partecipative dell'immigrato al procedimento amministrativo, anche qualora l'Amministrazione ritenga che l'accoglimento della domanda non sarebbe stato possibile. Infatti, l'immigrato, se tempestivamente informato, avrebbe potuto fornire elementi conoscitivi a giustificazione della presentazione tardiva della domanda o della mancata comparizione per i rilievi dattiloscopici, elementi che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare discrezionalmente. Inoltre, l'Amministrazione non può introdurre nel giudizio nuovi motivi a sostegno del provvedimento, come l'insufficienza dei redditi dell'immigrato, non indicati nell'atto impugnato, in quanto ciò integrerebbe una inammissibile integrazione postuma della motivazione.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/08/2018

N. 05001/2018REG.PROV.COLL.

N. 09252/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9252 del 2016, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), domiciliato ex art. 25 cpa presso la segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Modena, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00785/2016, resa tra le parti, concernente archiviazione richiesta permesso di soggiorno, di cui al decr…

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