Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 247 del 2022

ECLI:IT:TARBO:2022:247SENT

Massima

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Il potere di pianificazione urbanistica del territorio comunale, esercitato attraverso l'adozione di strumenti urbanistici generali e attuativi, è espressione di una discrezionalità ampia e complessa, volta al contemperamento di una pluralità di interessi pubblici e privati, che trova il suo fondamento in valori costituzionalmente garantiti. Pertanto, le scelte di pianificazione non sono sindacabili in sede giurisdizionale, salvo che risultino affette da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero confliggano con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate. La pianificazione urbanistica comunale, pur dovendo recepire e dare attuazione alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), gode di un margine di autonomia nell'individuazione e disciplina degli ambiti specializzati per attività produttive e poli funzionali esistenti, potendo apportare modifiche coerenti con le disposizioni del PTCP, senza necessità di preventiva stipula dell'accordo territoriale previsto dalla legge regionale, salvo che per gli interventi di trasformazione o qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia. Pertanto, la semplice rivisitazione della disciplina urbanistica di un'area, anche con ridimensionamento dell'attitudine edificatoria, non è di per sé illegittima, in assenza di vincoli o aspettative qualificate tutelabili. La classificazione di un'area come "polo logistico" anziché "polo commerciale" rientra nella discrezionalità della pianificazione urbanistica, purché adeguatamente motivata sulla base degli elementi di fatto e di diritto rilevanti, senza che ciò comporti necessariamente un'illegittimità dello strumento urbanistico. Analogamente, la previsione di interventi edilizi diretti di integrazione degli immobili esistenti negli ambiti specializzati per attività produttive e poli funzionali costituisce una mera direttiva per il piano urbanistico attuativo, che può essere recepita in forme anche parzialmente diverse, senza incorrere in vizi di illegittimità.

Sentenza completa

Pubblicato il 09/03/2022

N. 00247/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00735/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2016, proposto da
Centro Commerciale Ingrosso Rimini Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avv.to ((omissis)), con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico
ex lege
presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;

contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv.to ((omissis)), con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso lo studi…

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