Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36347 del 30 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:36347PEN

Massima

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Il falso in bilancio, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, l. fall., richiede non solo la mera commissione di un reato societario, ma la sussistenza di un nesso causale tra la condotta fraudolenta e il dissesto della società. La semplice connessione temporale tra il falso in bilancio e la dichiarazione di fallimento non è sufficiente, essendo necessario che il reato societario sia stato commesso al fine di provocare il dissesto dell'impresa. La riforma operata dal d.lgs. n. 61/2002 ha introdotto tale elemento causale, differenziando la fattispecie di bancarotta impropria da quella di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., che costituiscono reati di pura condotta o di evento, a seconda dei casi, senza la necessità di dimostrare il nesso con il dissesto. Pertanto, la mera commissione di un falso in bilancio, senza la prova del suo collegamento causale con il fallimento della società, non è più sufficiente per configurare il reato di bancarotta impropria, ma può eventualmente integrare la fattispecie di false comunicazioni sociali, soggetta a diversa disciplina e prescrizione.

Sentenza completa

A. D. M. è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 223, comma 2 n. 1, l.fall., in relazione all'art. 2621 c. c., per avere -quale amministratore della C. s.p.a., fallita il 6 ottobre 1987- esposto nel bilancio al 31 dicembre 1985 fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, annotando all'attivo per L. 4.350.000.000 la partecipazione M. D., in difformità dal costo storico (L. 2.150.000.000) e dalle risultanze contabili già artificiosamente sopravvalutate (L. 2.750.000.000), nonché alterando le ulteriori iscrizioni del bilancio collegate in partita doppia ("soci conto capitale" al passivo, "rimanenze titoli" tra i ricavi, "acquisto azioni" tra i costi). Con il ricorso si deduce che a seguito della entrata in vigore del d. l.vo 11 aprile 2002, n. 61 il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato. Il motivo è fondato. L'art. 4 del decreto legislativo suddetto, nel ri…

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