ECLI:IT:CASS:2002:36347PEN
A. D. M. è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 223, comma 2 n. 1, l.fall., in relazione all'art. 2621 c. c., per avere -quale amministratore della C. s.p.a., fallita il 6 ottobre 1987- esposto nel bilancio al 31 dicembre 1985 fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, annotando all'attivo per L. 4.350.000.000 la partecipazione M. D., in difformità dal costo storico (L. 2.150.000.000) e dalle risultanze contabili già artificiosamente sopravvalutate (L. 2.750.000.000), nonché alterando le ulteriori iscrizioni del bilancio collegate in partita doppia ("soci conto capitale" al passivo, "rimanenze titoli" tra i ricavi, "acquisto azioni" tra i costi). Con il ricorso si deduce che a seguito della entrata in vigore del d. l.vo 11 aprile 2002, n. 61 il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato. Il motivo è fondato. L'art. 4 del decreto legislativo suddetto, nel ri…
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