Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 28 del 9 marzo 2000

ECLI:IT:CASS:2000:28CIV

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di falsita` ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e` configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all`atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, cosi` collegando l`efficacia probatoria dell`atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero; ne deriva che non puo` integrare il reato "de quo" la falsa denuncia di smarrimento di un assegno effettuata mediante dichiarazione raccolta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, alla quale nessuna disposizione conferisce l`idoneita` a provare la verita` del fatto denunciato e la preesistenza del documento asseritamente smarrito. (Conf. sez. un. 15 dicembre 1999 -9 marzo 2000 n. 29, Fanciulli e sez. un. 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n.  30, PM in proc. Bertin, non massimate).    conforme:

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