Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 1086 del 2019

ECLI:IT:TARSA:2019:1086SENT

Massima

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Il diniego di condono edilizio non può essere fondato sulla mera realizzazione di opere "ulteriori" rispetto a quelle oggetto dell'originaria istanza di sanatoria, in assenza degli adempimenti di cui all'art. 35 della legge n. 47/1985, in quanto l'Amministrazione è tenuta a verificare puntualmente la consistenza di tali opere aggiuntive al fine di valutare se le stesse siano autonomamente suscettibili di sanzione demolitoria, ovvero se abbiano comportato la modifica sostanziale dell'originario manufatto, tale da renderlo indistinguibile dalle stesse e da determinare l'improcedibilità dell'istanza di condono. Ove sia possibile distinguere le opere "ulteriori" da quelle fatte oggetto dell'istanza di sanatoria, in termini strutturali e/o funzionali, l'istanza di condono dovrà essere ritualmente esitata nel merito, mentre le opere "ulteriori" potranno essere oggetto di autonoma sanzione demolitoria, sempre che le stesse non possano farsi rientrare tra quelle meramente "conservative". Pertanto, l'Amministrazione, prima di negare il condono, è tenuta a svolgere un'adeguata istruttoria in contraddittorio con l'interessato, al fine di accertare l'effettiva incidenza delle opere realizzate successivamente alla presentazione della domanda di sanatoria sulla consistenza originaria dell'immobile, senza poter fondare il diniego sulla mera realizzazione di opere "ulteriori" non adeguatamente descritte e valutate. In caso di accertata modifica sostanziale dell'originario manufatto, tale da renderlo indistinguibile dalle opere "ulteriori", l'istanza di condono dovrà essere dichiarata improcedibile, con conseguente sanzione demolitoria riferita al complesso delle opere sine titulo; diversamente, ove sia possibile distinguere le opere "ulteriori" da quelle fatte oggetto dell'istanza di sanatoria, l'Amministrazione dovrà limitarsi ad ingiungere il ripristino delle opere stesse integranti dette autonome modificazioni, senza che ciò comporti l'improcedibilità della domanda di condono.

Sentenza completa

Pubblicato il 19/06/2019

N. 01086/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00474/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 474 del 2019, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ascea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

a) della determina n. 9 del 10.1.2019 (REG. Gen. n. 12 del 15.1.2019) del Comune di Ascea, notificata il 22.1.2019, avente ad oggetto “rigetto pratic…

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