Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5312 del 15 febbraio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:5312PEN

Massima

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Il provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, anche se successivamente revocato, conserva l'interesse dell'imputato a coltivare l'impugnazione ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, purché tale interesse sia manifestato dall'interessato e debitamente motivato. Tale interesse permane anche in caso di sentenza di assoluzione non definitiva, in quanto l'imputato mantiene il diritto di ottenere una pronuncia irrevocabile che accerti l'illegittimità della custodia cautelare per assenza di gravi indizi di colpevolezza, al fine di poter agire per la riparazione ex art. 314 c.p.p. anche ove il procedimento di appello dovesse concludersi con sentenza di condanna. L'interesse all'impugnazione deve essere oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia, e la volontà di presentare la domanda di riparazione deve essere con certezza riconducibile alla volontà dell'interessato. Pertanto, l'impugnazione del provvedimento cautelare è ammissibile anche dopo la sua cessazione, ai soli fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., e non anche di quelle riferite alle esigenze cautelari o alla scelta tra le diverse misure, in quanto tali ultime ipotesi non rientrano tra le ragioni idonee a fondare il diritto di cui all'art. 314 c.p.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere

Dott. BERNAZZANI Paolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di TRENTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PAOLO BERNAZZANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. COCOMELLO ASSUNTA, che conclude per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19.5.2021, il Tribunale di Trento, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, dichiarava l'inammissibilita' sopravvenuta della richiesta di ri…

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