Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Bolzano sentenza n. 266 del 2007

ECLI:IT:TRGABZ:2007:266SENT

Massima

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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, nell'esaminare il ricorso avverso i provvedimenti del Comune di Caldaro relativi all'istituzione di una zona a traffico limitato nel centro abitato, afferma i seguenti principi di diritto: 1. L'incompetenza relativa per materia di un organo amministrativo (nella specie, l'Assessore comunale) a compiere un atto riservato ratione materiae ad altro organo dello stesso settore amministrativo (nella specie, la Giunta comunale) può essere sanata mediante la ratifica del provvedimento emanato dall'organo incompetente da parte dell'organo competente. La ratifica, che ha efficacia ex tunc, sostituisce a tutti gli effetti l'atto viziato da incompetenza, anche se questo abbia già prodotto i suoi effetti. 2. La deliberazione consiliare avente carattere programmatico e pianificatorio, che non produce effetti diretti e immediati sulla sfera giuridica dei destinatari, non è autonomamente impugnabile, ma lo è solo congiuntamente al provvedimento attuativo che ne dà concreta esecuzione. 3. L'istituzione di una zona a traffico limitato, pur perseguendo anche finalità di sviluppo economico e rivitalizzazione del centro abitato, non costituisce uno sviamento di potere, in quanto tali obiettivi, essendo pubblici e leciti, possono legittimamente accompagnarsi al fine pubblico primario di disciplinare la circolazione stradale. 4. La modifica della viabilità conseguente all'istituzione di una zona a traffico limitato, che non comporti variazioni strutturali o di destinazione d'uso delle strade interessate, non richiede il rispetto di particolari formalità o autorizzazioni previste dal Codice della Strada per la realizzazione di nuovi innesti o deviazioni. 5. La scelta dell'Amministrazione comunale di adottare misure di limitazione del traffico veicolare nel centro abitato, al fine di perseguire obiettivi di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale, rientra nell'ambito della sua discrezionalità amministrativa e non può essere sindacata in sede giurisdizionale se non per profili di manifesta illogicità o irrazionalità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito dai magistrati:
Marina ROSSI DORDI - Presidente
Anton WIDMAIR - Consigliere
Hugo DEMATTIO - Consigliere relatore
Luigi MOSNA - Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 206 del registro ricorsi 2006
presentato da
Ge. Fl., in proprio e quale titolare e legale rappresentante della ditta Fl. & Th. Snc di Fl. G., An. Mo., in proprio e quale titolare e legale rappresentante della ditta El. di An. Mo., Re. Sa. Ki., in proprio e quale titolare e legale rappresentante della ditta Ka. We. Snc, Ku. Ob., in proprio e quale titolare e legale rappresentante della ditta Ob. Ku. & CO., He. Sa., in proprio e quale titolare e legale rappresentante della ditta He. Sa., Ro. Ma., in proprio e quale titolare e legale rappresentante della ditta Ro. Ma., Ma. La., in proprio…

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