Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3088 del 18 novembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3088PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 30, secondo comma, legge 28 luglio 1984, n. 398, per i casi di custodia cautelare iniziata anteriormente all'entrata in vigore della legge, stabilisce, nel secondo comma, che, una volta decorso il periodo di sei mesi previsto dal primo comma (ed eventualmente quello della proroga disposta con l'art. 1 legge 24 gennaio 1985 n. 7), "l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso", e una siffatta formulazione induce ad escludere che possano operare i nuovi termini complessivi quando per calcolarli si dovrebbero considerare fasi anteriori a quella nella quale si trova il processo nel momento in cui la nuova normativa è divenuta applicabile. I termini operano per fase, a cominciare da quello per la fase in corso, e il termine complessivo previsto dalla normativa precedente è richiamato come limite di sbarramento dall'art. 30, ultima parte, legge n. 398 del 1984, con una disposizione che altrimenti sarebbe priva di significato.

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