Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4570 del 2011

ECLI:IT:TARNA:2011:4570SENT

Massima

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La decadenza della concessione amministrativa di suolo cimiteriale costituisce un provvedimento di carattere sanzionatorio che rappresenta un atto dovuto, in quanto ogni valutazione degli interessi pubblici coinvolti è già stata compiuta a un livello più alto e generale di esercizio della discrezionalità. L'amministrazione concedente, pertanto, ha il solo compito di accertare la ricorrenza in concreto delle condizioni che legittimano e giustificano l'adozione del provvedimento di decadenza, senza necessità di ulteriore motivazione oltre all'indicazione dei presupposti per il suo esercizio. Ciò in quanto il contratto di concessione cimiteriale prevede espressamente la facoltà o il diritto potestativo di revoca da parte dell'amministrazione, a fronte del mancato inizio o completamento dei lavori da parte del concessionario entro il termine stabilito, senza che il concessionario possa pretendere la restituzione del prezzo pagato o il riconoscimento di indennizzi. In tali ipotesi, inoltre, non sussiste alcun obbligo di preventiva diffida all'inizio dei lavori, né di comunicazione di avvio del procedimento, atteso che il concessionario è già a conoscenza della pendenza del procedimento per effetto della propria istanza di assegnazione del suolo cimiteriale. Pertanto, l'omissione di tali adempimenti procedimentali non determina l'illegittimità dell'atto di decadenza, in quanto non incide sulla possibilità del concessionario di partecipare al procedimento e di far valere le proprie ragioni.

Sentenza completa

N. 01754/2003
REG.RIC.

N. 04570/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01754/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2003, proposto da:
Gravante Maria Grazia, in qualità di procuratrice degli eredi di Cozzolino Antonio, ovvero Prisco Rosa, Cozzolino Brigida, Cozzolino Chiara, Cozzolino Giuseppe, e Cozzolino Maria Francesca, giusta atto di procura generale in data 5 giugno 1999, presente in atti, rogato dal notaio pubblico dello stato di New York, Carmela Cordoza, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Corporente e Aristide Bravaccio, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, Riviera di Chiaia n.276;

contro

Consorzio Cimiteriale - Comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano., rappresentato e difeso dall…

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