Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 35492 del 27 settembre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:35492PEN

Massima

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Il giudice, nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale, è tenuto a verificare con diligenza la correttezza formale degli atti processuali, provvedendo tempestivamente alla correzione di eventuali errori materiali, al fine di assicurare l'integrità e la completezza del provvedimento giurisdizionale. L'articolo 625-bis del codice di procedura penale, comma 3, attribuisce al giudice il potere-dovere di correggere d'ufficio gli errori materiali contenuti nelle sentenze, senza necessità di alcuna specifica richiesta di parte, in quanto tale correzione rientra nei poteri di autotutela del giudice volti a garantire l'esattezza e la conformità del provvedimento alla reale volontà del giudice. Tale potere di correzione, che può essere esercitato anche in sede di legittimità, mira a preservare l'integrità e la genuinità del provvedimento giurisdizionale, assicurando che esso rispecchi fedelmente la realtà processuale e la composizione del collegio giudicante, senza alterazioni o imprecisioni. La tempestiva correzione degli errori materiali, pertanto, costituisce un dovere del giudice, funzionale a garantire la correttezza formale e sostanziale del provvedimento, a tutela del principio di legalità e della certezza del diritto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ((omissis)) - Presidente

Dott. ACETO Aldo - Consigliere

Dott. ((omissis)) - rel. Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

Dott. AMOROSO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Letta la nota del presidente della Terza Sezione penale del 12 marzo 2021, che ha segnalato la necessita' di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 1301/2021, pronunciata all'udienza del 13 novembre 2020 riguardante il procedimento n. 28028/2020, ricorrente (OMISSIS), nel senso che, nel frontespizio della sentenza, tra i componenti del Collegio, deve essere indicato il Consigliere "Macri' Ubalda", in luogo del Consigliere "((omissis))";
v…

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