Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1634 del 11 marzo 1980

ECLI:IT:CASS:1980:1634CIV

Massima

Massima ufficiale
Il principio in base al quale una questione di legittimità costituzionale, dichiarata priva di rilevanza o manifestamente infondata in un precedente grado del giudizio, può essere riproposta in sede di impugnazione, a condizione che l'impugnazione stessa coinvolga questioni sostanziali o processuali alle quali quella di costituzionalità sia connessa, deve ritenersi osservato qualora detta riproposizione sia mezzo al fine di conseguire una decisione della controversia più favorevole di quella adottata della sentenza impugnata, in quanto l'eventuale eliminazione della norma denunciata comporti l'applicabilità di altra disposizione vantaggiosa per la parte soccombente, sicché la questione medesima non si presenti fine a se stessa, ma abbia funzione strumentale per la risoluzione della controversia.

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