Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1847 del 1 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1847PEN

Massima

Massima ufficiale
L'incompatibilità prevista dall'art.. 61 comma secondo cod. proc. pen. (partecipazione al giudizio di giudice che abbia pronunciato o sia concorso a pronunciare il rinvio a giudizio) non attiene alla capacità del giudice e non è,pertanto, riconducibile alla nullità generale e assoluta ex art.. 185 n.. 1 cod. proc. pen., ma costituisce una nullità relativa da farsi valere con lo speciale rimedio della ricusazione nei modi e nei termini previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.. 66 cod. proc. pen., e non può essere dedotta come motivo di nullità della sentenza attraverso l'impugnazione della stessa. (Nella specie, peraltro, la suprema corte ha escluso l'incompatibilità nella partecipazione al collegio di primo grado di un giudice che aveva, in fase istruttoria, rigettato un'istanza di libertà provvisoria).

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